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OBBLIGO DI RETTIFICA: ANDIAMO AVANTI

martedì 27 luglio 2010

Forse avrete letto che la Commissione giustizia, per ragioni procedurali che sinceramente non riesco a comprendere, ha ritenuto “inammissibile” il nostro emendamento.

Non è una catastrofe: il ddl andrà in Assemblea e, in quella sede, presenterò nuovamente l’emendamento.

Sapete, però, che un emendamento respinto dalla Commissione non può ripresentarsi in Assemblea. Quindi, ho dovuto cambiare qualche parola qua e là, senza ovviamente mutare la sostanza nemmeno di una virgola.


Incollo di seguito il nuovo testo, cosicché tutti possiate leggerlo.
E… andiamo avanti.

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PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 29, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: « Per i contenuti diffusi sulla rete internet, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate dal soggetto che li ha personalmente pubblicati, o da altro soggetto in sue veci, quando tecnicamente possibile, tramite una nota e senza alcun commento, in calce al contenuto cui fanno riferimento, entro quarantotto ore dalla richiesta se il contenuto è pubblicato all’interno di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’art. 5. In tutti gli altri casi, il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui vi è, per il soggetto che ha pubblicato il contenuto, il quale agisce anche in forma anonima, conoscibilità della richiesta di rettifica, che non è valida se inoltrata con mezzi per cui non sia possibile verificarne l’effettiva ricezione da parte del destinatario. Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica quei contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un terzo contenuto principale. Qualora ragioni tecniche ostino alla pubblicazione di una nota in calce al contenuto oggetto della richiesta di rettifica, colui che lo ha pubblicato indica all’autore della richiesta il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui fa riferimento. ».

Al comma 29, lettera d), sostituire le parole: « per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: « per quanto riguarda i contenuti diffusi sulla rete internet ».

Al comma 29, lettera e), sostituire le parole: « o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, » con la seguente: « o il soggetto che ha pubblicato i contenuti sulla rete internet ».

Al comma 29, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera f): « f) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500. Per i contenuti diffusi sulla rete internet, purché non siano gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’art. 5 e purché la gestione del sito internet non costituisca attività imprenditoriale per il suo gestore o editore, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500. La sanzione va da euro 100 a euro 500 quando, se non si tratta di sito internet gestito dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’art. 5, è indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere comunicazioni e richieste di rettifica”. ».

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4 Commenti a “OBBLIGO DI RETTIFICA: ANDIAMO AVANTI”

  1. Anonymous scrive:

    proposte:

    *modificare il DPR 610 del 1996, art. 66, eliminando il limite minimo di profondità degli scavi (più profondi=più costosi) se questi sono effettuati ai margini del manto stradale, nella zona non pedonale e non carrozzabile (dove, la pericolosità di buche simili è irrilevante)
    *dichiarare nulle le clausole in ci Comuni e Provincie impongono ai costruttori di reti in fibra oneri diversi da quelli di ripristino delle precedenti condizioni del manto stradale nel solo tratto in cui è effettuata la messa in posa.
    *restringere l'obbligatorietà delle autorizzazioni degli enti locali dall'attraversamento di qualsiasi area demaniale al passaggio di reti in fibra solamente su strade comunali o provinciali, o nei centri storici.
    *introdurre il silenzio-assenso dopo 60 gg dalla richiesta autorizzativa.

  2. Anonymous scrive:

    perdonate il commento OT, interveniamo sul tema fibra ottica. Il Governo è intervenuto in materia abolendo le servitù di passaggio e i diritti di superficie di soggetti pubblici e privati rispetto alla posa dei cavidotti in fibra ottica. Non è inoltre più necessario chiedere permesse per entrare nei condomini e collegare le utenze private.

    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UUlxEEP52oMJ:blog.agazzone.it/archives/2007/12/19/83-La-mia-esperienza-sulla-posa-di-fibra-ottica.html+tecniche%2Bposa%2Bfibra%2Bottica&cd=4&hl=it&ct=clnk&gl=it

    Si deve ancora legiferare in merito agli obblighi di riasfaltatura di chi posa la fibra. I comuni colgono l'occasione per imporre oneri vessatori, come la riasfaltatura di piazze e rotonde ai margini dei cavidotti. Oppure obbligano a passare non ai lati della strada, ma, cosa assurda, al centro delle corsie con forti disagi per traffico e cittadini, che costringono l'operatore a pagare la sistemazione di metà della strada.

    La legge deve lasciare ai Comuni e province la scelta di far passare la fibra nelle loro strade, ma il punto in cui è più economica la posa (ai margini o al centro della strada) deve essere scelto dall'operatore. Dovrebbe essere affermato che salvo casi particolari e motivati, è consentita la posa ai margini della strada perchè in generale molto più economica, e negli stessi termini, la tecnica della MINITRINCEA, con scavi di 30 cm di profondità e pochi cm di larghezza, secondi il protocollo già siglato da Telecom e l'Unione Province Italiane.

    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pulXv0jEj-sJ:www.andreaimondi.com/%3Fpage_id%3D1401+tecniche%2Bposa%2Bfibra%2Bottica&cd=10&hl=it&ct=clnk&gl=it

    Trattandosi di zone a fallimento di mercato, non contrasta col diritto antitrust del'Unione un intervento diretto del Governo in merito agli standard tecnici da utilizzare. non si viola la neutralità tecnologia, ma all'interno della tecnologica fibra ottica, si impongono degli standard tecnici di intervento.

    grazie

    saluti

    giovanni santini

  3. Xoth scrive:

    Il problema e' che su internet ci sono anche siti abbandonati.

    Per la stampa, nessuna persona che si sente "diffamata" chiederebbe la retifica ad una rivista non piu' esistente da anni solo perche', a posteriori, scopre leggendo vecchi numeri in una emeroteca che c'era un articolo su di lei (al limite denuncia l'autore se era veramente qualcosa di fortemente diffamante, ammesso che non ci sia stata prescrizione nel frattempo), mentre per il web si da' per scontato che la retifica debba essere eseguita anche da siti che sono abbandonati da tempo (forum, blog non piu' aggiornati, pagine di wikipedia scritte da utenti che hanno smesso di partecipare al progetto e che nessun'altro ha tra gli "osservati speciali", ecc…).

    Pensiamo per esempio a i messaggi su usenet, facilmente ricercabili tramite "Goggle gruppi", ma che rimangono in una piattaforma (i newsgroup) che ormai e' stata abbandonata dalla maggior parte dei suoi contributori del boom della seconda metà degli anni '90.

  4. Anonymous scrive:

    Illustre dott. Cassinelli.Ero tra i presenti, in cui l'anno scorso, in seguito al probabile decreto dalia-carlucci, vi fu una tavola rotonda da Lei presieduta, in cui si discusse l'inutilità di tale decreto, dato che la legge italiana colpisce già chi commette reati, o fa apologia di reato, o villipendia chicchessia.In quell'incontro presenziarono alcuni legali, di cui due sono mie conoscenze, l'avvocato Scorza e l'avvocato Minotti.Tutti e due, ma maggiormante l'avvocato Scorza, fu anche lui chiaro sull'inutilità di tale decreto, eppure oggi ritorna in aula, perchè?Dottor Cassinelli, poniamo che Tizio scriva qualcosa di Caio, il cui Tizio può produrre prove di quello che ha scritto su Caio, ma a Caio non gli piace quello c'è scritto su di lui.Ma allora scusi, se i media non dicono nulla su quello che Tizio invece ha pubblicato, perchè Tizio non dovrebbe farlo?E' questo che non capisco, il "non dovrebbe farlo".Sarebbe così gentile da spiegarmelo?La lista degli appartenenti al gruppo Bilderberg non è mai stata divulgata dai media tradizionali, eppure sul web circola questa lista.Potrebbe spiegarmi perchè tale lista non deve essere palesata a tutti i cittadini?Che cosa ne facciano i cittadini, di questa informazione, saranno loro a decide, però è giusto che si sappia.Ora, dato che come io so, anche lei conoscerà illustri personaggi che fanno parte di questa lista, perchè non deve essere divulgata sul web, quando il giornalista spagnolo Estulin , ed il giornalista inglese Tony Gosling, hanno prodotto le prove dell'esistenza di questa lista?Termino, chiedendole; perchè notizie come questa, anche se ormai di nessuna importanza, visti i decenni passati, ma la porto solo ad esempio, non deve essere portata a conoscenza sul web?Se oggi questo principe si sentisse offeso, pur essendo una verità assoluta, potrebbe far cancellare questo testo? FONTE: http://neovitruvian.wordpress.com/2010/05/10/il-gruppo-bilderberg/

    "Bernard di Lippe-Biesterfeld, Principe d’Olanda ,presidente del Bilderberg fino a quando nel 1976 diede le dimissioni per lo scandalo di una tangente da 1,1 milioni di dollari dalla Lockheed Corporation, per la vendita di aerei caccia all’aviazione olandese. E’ stato presidente del WWF (Worldwide Fund for Nature) dalla fondazione nel 1961 fino al 1971, ex affiliato al NSDAP (il partito nazista, tessera No. 2583009 del 1 maggio 1933) fino al suo matrimonio con la regina d’Olanda.
    Secondo le rivelazioni della rivista Newsweek del 5 Aprile 1976, le attività di spionaggio di von Lippe a favore delle unità speciali delle SS (o Schutzstaffel) nella industria chimica IG Farben (la stessa che fabbricò lo Zyklon-B) sono documentate dalle testimonianze del Processo di Norimberga.
    Nel dopoguerra assunse importanti posizioni nell’industria petrolifera, in particolare con la Royal Dutch Petroleum (Shell Oil) e nella Société Générale de Belgique."

    Cordiali saluti
    Alvise – Genova.

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